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	<title>Valerio Avvocato</title>
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	<description>Studio Legale a Conegliano</description>
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	<title>Valerio Avvocato</title>
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		<title>Responsabilità del produttore e del fornitore per auto difettose</title>
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		<dc:creator><![CDATA[SuperMattia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 10:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il fornitore è tenuto a fornire l'identità del produttore entro un periodo di tre mesi. Nel caso in cui il fornitore sia solo l'ultimo anello di una catena distributiva, ogni sub-fornitore dovrà indicare il soggetto che gli ha fornito il prodotto entro i tre mesi stabiliti. Fino ad individuazione del produttore.</p>
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<p>La recente sentenza n. 26135/2023 emessa dalla Corte di Cassazione italiana ha introdotto un nuovo approccio interpretativo in materia di responsabilità per prodotti difettosi.</p>



<p>Nel contesto delle auto difettose, la Suprema Corte ha delineato una distinzione chiara tra la responsabilità del produttore e quella del fornitore distinguendo, in particolare, responsabilità solidale da responsabilità indiretta.</p>



<p>Questa analisi giurisprudenziale si basa sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, attuativo della Direttiva CEE 85/374, successivamente incorporato nel Decreto Legislativo n. 206 del 2005, noto come il &#8220;Codice del Consumo&#8221;.</p>



<p>L&#8217;articolo 116 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che il fornitore, cioè chi distribuisce il prodotto nell&#8217;ambito di un&#8217;attività commerciale, può essere considerato responsabile solo fino a quando il produttore non è identificabile.</p>



<p>Trattasi per tanto di responsabilità indiretta, non solidale rispetto a quella del produttore. La sua funzione principale è quella di agevolare l&#8217;individuazione del produttore, che se identificato resta pienamente responsabile, ovvero di garantire i consumatori in ipotesi di produttore non è identificabile.</p>



<p>Al danneggiato compete di presentare una richiesta scritta al fornitore, specificando il prodotto che ha causato il danno, il luogo e la data dell&#8217;acquisto.&nbsp;</p>



<p>Il fornitore è tenuto a fornire l&#8217;identità del produttore entro un periodo di tre mesi. Nel caso in cui il fornitore sia solo l&#8217;ultimo anello di una catena distributiva, ogni sub-fornitore dovrà indicare il soggetto che gli ha fornito il prodotto entro i tre mesi stabiliti. Fino ad individuazione del produttore.</p>



<p>Nel caso in cui il fornitore non comunichi l&#8217;identità del produttore, può essere oggetto di un&#8217;azione legale diretta.&nbsp;</p>



<p>Se viene intrapresa un&#8217;azione diretta contro il fornitore e quest&#8217;ultimo fornisce l&#8217;identità del produttore durante il processo, il danneggiato ha il diritto di citare direttamente in giudizio il produttore.</p>



<p>La tempestività dell’iniziativa è cruciale: la prescrizione inizia a decorrere solo quando il danneggiato ha piena conoscenza del danno, del difetto e dell&#8217;identità del responsabile.</p>



<p>Una volta che il produttore viene identificato e collegato direttamente al prodotto difettoso, potrà imputarglisi l&#8217;intera responsabilità per il prodotto difettoso.</p>



<p>La sentenza 26135/2023, ha ridefinito responsabilità del produttore e del fornitore in caso di auto difettosa distinguendo responsabilità solidale da responsabilità indiretta, chiarendo le iniziative azionabili dal danneggiato a propria tutela.</p>
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		<title>Educare per costruire una società più libera</title>
		<link>https://www.valerioavvocato.it/2021/03/08/educare-per-costruire-una-societa-piu-libera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SuperMattia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 07:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Educare per costruire una società più libera, capace di promuovere l’affermazione della persona. A mente del principio focalizzato nella nostra Costituzione, il fenomeno del bullismo appare tanto spregevole quanto pericoloso: un ostacolo al progresso. Il bullismo si caratterizza quale fattispecie&#160;giuridica complessa, strutturata dei seguenti elementi: a) i protagonisti sono giovani in età pre-adolescenziale/adolescenziale; b) i &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Educare per costruire una società più libera, capace di promuovere l’affermazione della persona. A mente del principio focalizzato nella nostra Costituzione, il fenomeno del bullismo appare tanto spregevole quanto pericoloso: un ostacolo al progresso.</p>



<p>Il bullismo si caratterizza quale fattispecie&nbsp;giuridica complessa, strutturata dei seguenti elementi: a) i protagonisti sono giovani in età pre-adolescenziale/adolescenziale; b) i fatti avvengono all’interno di un determinato contesto (scolastico, ludico, sportivo…); c) il bullo adopera violenza con l’intenzione di danneggiare la vittima o divertirsi; d) sussiste uno squilibrio nel rapporto bullo-vittima per cui il secondo risulta incapace di difendersi.&nbsp;</p>



<p>Il bullismo costituisce un illecito, dal quale bisogna difendersi e dal quale deve essere salvaguardato il prossimo.&nbsp;</p>



<p>In materia l’impegno delle istituzioni è attuale: con legge n. 71/2017 lo Stato ha approntato la prima disciplina del cyberbullismo e con L.R. n. 45/2017 la Regione Veneto si è impegnata a&nbsp;promuovere in concertazione con i comuni, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale, interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno. Peraltro, è attivo presso il Ministero&nbsp;dell’Istruzione, dell’Università e&nbsp;della&nbsp;Ricerca il numero verde antibullismo (800 66 96 96) presso cui è possibile rivolgersi per segnalazioni, domandare informazioni e suggerimenti, ricevere sostegno.</p>



<p>D’altro canto, sono molteplici gli strumenti di tutela azionabili dal singolo. Il bullismo, sostanziando un fatto illecito, può generare responsabilità sia sotto il profilo del diritto penale sia sotto quello del diritto civile. A ben vedere, la prevaricazione è spesso attuata mediante condotte costituenti di per sé reato (per esempio: percosse, minaccia, diffamazione, stupro). In proposito è bene sapere che il minore, di età compresa tra i 14 e 18 anni, è imputabile e pertanto può essere sottoposto a procedimento penale avanti il Tribunale per i Minorenni competente. Sotto il profilo civilistico, merita di essere evidenziato che il compimento di un fatto illecito, produttivo di un danno ingiusto, obbliga il responsabile a risarcire ogni pregiudizio (biologico, morale, esistenziale) arrecato. Dunque, per i danni cagionati dal figlio minorenne debbono essere ritenuti responsabili i genitori quali titolari, appunto, della responsabilità genitoriale. Viepiù, per il danno cagionato dallo studente minorenne, nel periodo in cui lo stesso è sottoposto alla vigilanza della scuola, potranno essere ritenuti responsabili gli insegnanti e la struttura scolastica quali obbligati alla sua sorveglianza.</p>



<p>Avv. Niccolò Valerio&nbsp;</p>



<p>info@valerioavvocato.it</p>
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		<item>
		<title>Amministratori condominiali: come non sbagliare</title>
		<link>https://www.valerioavvocato.it/2021/03/04/ciao-mondo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SuperMattia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 21:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Amministratori condominiali: come non sbagliare Sempre più spesso le cronache locali denunciano condotte infedeli da parte di amministratori condominiali, rappresentando quante difficoltà, e quali disagi, ignari condomini si ritrovino ad affrontare. Ebbene, è opportuno che ciascun condominio conosca quali prerogative possa esercitare per tutelare il condominio, o per arginare le conseguenze dannose derivabili da condotte &#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Amministratori condominiali: come non sbagliare</h3>



<p>Sempre più spesso le cronache locali denunciano condotte infedeli da parte di amministratori condominiali, rappresentando quante difficoltà, e quali disagi, ignari condomini si ritrovino ad affrontare. Ebbene, è opportuno che ciascun condominio conosca quali prerogative possa esercitare per tutelare il condominio, o per arginare le conseguenze dannose derivabili da condotte inappropriate dell’amministratore. Anzitutto l’assemblea condominiale dovrebbe prudentemente subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di idonea polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Successivamente, per tutta la durata dell’incarico di gestione conferito, ciascun condomino dovrebbe curarsi di vigilare periodicamente che l’amministratore operi, con diligenza, in adempimento degli obblighi impostigli per legge, sia di quelli disciplinati mediante delibera di nomina o regolamento condominiale. In tal senso, si rammenta che ogni singolo condomino ha il diritto di visionare ed estrarre copia sia del registro dei&nbsp;verbali&nbsp;delle assemblee sia del registro della contabilità condominiale (nel quale deve essere annotato, entro 30 giorni ogni movimento che abbia interessato le casse condominiali). Viepiù, il condomino può sempre pretendere di visionare ed estrarre copia della rendicontazione periodica relativa al conto corrente condominiale. L’amministratore, infatti, ha il dovere di gestire tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, mediante uno specifico conto corrente intestato all’ente medesimo. Inoltre è di fondamentale importanza che i condomini verifichino la regolarità del rendiconto di gestione, annualmente redatto dall’amministratore ed illustrato in assemblea appositamente convocata. Mediante il rendiconto, l’amministratore è tenuto a rappresentare ai condomini i flussi di cassa che hanno riguardato le risorse del condominio nel periodo di esercizio finanziario di riferimento, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve. Il documento è accompagnato da una nota sintetica esplicativa della gestione che, oltre a riportare ogni informazione utile all’immediata verifica della contabilità, deve contenere anche l’indicazione di tutti i rapporti e le vertenze pendenti che possano interessare la situazione finanziaria del condominio. Sulla base delle informazioni acquisibili ogni condomino potrà, consapevolmente, mantenere il polso della situazione e controllare altresì che l’amministratore si adoperi, come per legge, al recupero anche forzoso dei crediti condominiali insoddisfatti.</p>



<p>Avv. Niccolò Valerio</p>



<p>info@valerioavvocato.it</p>
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		<title>Educare per costruire una società più libera</title>
		<link>https://www.valerioavvocato.it/2021/03/02/ciao-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SuperMattia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 19:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Educare per costruire una società più libera Educare per costruire una società più libera, capace di promuovere l’affermazione della persona. A mente del principio focalizzato nella nostra Costituzione, il fenomeno del bullismo appare tanto spregevole quanto pericoloso: un ostacolo al progresso. Il bullismo si caratterizza quale fattispecie&#160;giuridica complessa, strutturata dei seguenti elementi: a) i protagonisti &#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Educare per costruire una società più libera</h3>



<p>Educare per costruire una società più libera, capace di promuovere l’affermazione della persona. A mente del principio focalizzato nella nostra Costituzione, il fenomeno del bullismo appare tanto spregevole quanto pericoloso: un ostacolo al progresso.</p>



<p>Il bullismo si caratterizza quale fattispecie&nbsp;giuridica complessa, strutturata dei seguenti elementi: a) i protagonisti sono giovani in età pre-adolescenziale/adolescenziale; b) i fatti avvengono all’interno di un determinato contesto (scolastico, ludico, sportivo…); c) il bullo adopera violenza con l’intenzione di danneggiare la vittima o divertirsi; d) sussiste uno squilibrio nel rapporto bullo-vittima per cui il secondo risulta incapace di difendersi.&nbsp;</p>



<p>Il bullismo costituisce un illecito, dal quale bisogna difendersi e dal quale deve essere salvaguardato il prossimo.&nbsp;</p>



<p>In materia l’impegno delle istituzioni è attuale: con legge n. 71/2017 lo Stato ha approntato la prima disciplina del cyberbullismo e con L.R. n. 45/2017 la Regione Veneto si è impegnata a&nbsp;promuovere in concertazione con i comuni, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale, interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno. Peraltro, è attivo presso il Ministero&nbsp;dell’Istruzione, dell’Università e&nbsp;della&nbsp;Ricerca il numero verde antibullismo (800 66 96 96) presso cui è possibile rivolgersi per segnalazioni, domandare informazioni e suggerimenti, ricevere sostegno.</p>



<p>D’altro canto, sono molteplici gli strumenti di tutela azionabili dal singolo. Il bullismo, sostanziando un fatto illecito, può generare responsabilità sia sotto il profilo del diritto penale sia sotto quello del diritto civile. A ben vedere, la prevaricazione è spesso attuata mediante condotte costituenti di per sé reato (per esempio: percosse, minaccia, diffamazione, stupro). In proposito è bene sapere che il minore, di età compresa tra i 14 e 18 anni, è imputabile e pertanto può essere sottoposto a procedimento penale avanti il Tribunale per i Minorenni competente. Sotto il profilo civilistico, merita di essere evidenziato che il compimento di un fatto illecito, produttivo di un danno ingiusto, obbliga il responsabile a risarcire ogni pregiudizio (biologico, morale, esistenziale) arrecato. Dunque, per i danni cagionati dal figlio minorenne debbono essere ritenuti responsabili i genitori quali titolari, appunto, della responsabilità genitoriale. Viepiù, per il danno cagionato dallo studente minorenne, nel periodo in cui lo stesso è sottoposto alla vigilanza della scuola, potranno essere ritenuti responsabili gli insegnanti e la struttura scolastica quali obbligati alla sua sorveglianza.</p>



<p>Avv. Niccolò Valerio&nbsp;</p>



<p>info@valerioavvocato.it</p>
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