Responsabilità del produttore e del fornitore per auto difettose

Responsabilità del produttore e del fornitore per auto difettose

La recente sentenza n. 26135/2023 emessa dalla Corte di Cassazione italiana ha introdotto un nuovo approccio interpretativo in materia di responsabilità per prodotti difettosi.

Nel contesto delle auto difettose, la Suprema Corte ha delineato una distinzione chiara tra la responsabilità del produttore e quella del fornitore distinguendo, in particolare, responsabilità solidale da responsabilità indiretta.

Questa analisi giurisprudenziale si basa sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, attuativo della Direttiva CEE 85/374, successivamente incorporato nel Decreto Legislativo n. 206 del 2005, noto come il “Codice del Consumo”.

L’articolo 116 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che il fornitore, cioè chi distribuisce il prodotto nell’ambito di un’attività commerciale, può essere considerato responsabile solo fino a quando il produttore non è identificabile.

Trattasi per tanto di responsabilità indiretta, non solidale rispetto a quella del produttore. La sua funzione principale è quella di agevolare l’individuazione del produttore, che se identificato resta pienamente responsabile, ovvero di garantire i consumatori in ipotesi di produttore non è identificabile.

Al danneggiato compete di presentare una richiesta scritta al fornitore, specificando il prodotto che ha causato il danno, il luogo e la data dell’acquisto. 

Il fornitore è tenuto a fornire l’identità del produttore entro un periodo di tre mesi. Nel caso in cui il fornitore sia solo l’ultimo anello di una catena distributiva, ogni sub-fornitore dovrà indicare il soggetto che gli ha fornito il prodotto entro i tre mesi stabiliti. Fino ad individuazione del produttore.

Nel caso in cui il fornitore non comunichi l’identità del produttore, può essere oggetto di un’azione legale diretta. 

Se viene intrapresa un’azione diretta contro il fornitore e quest’ultimo fornisce l’identità del produttore durante il processo, il danneggiato ha il diritto di citare direttamente in giudizio il produttore.

La tempestività dell’iniziativa è cruciale: la prescrizione inizia a decorrere solo quando il danneggiato ha piena conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.

Una volta che il produttore viene identificato e collegato direttamente al prodotto difettoso, potrà imputarglisi l’intera responsabilità per il prodotto difettoso.

La sentenza 26135/2023, ha ridefinito responsabilità del produttore e del fornitore in caso di auto difettosa distinguendo responsabilità solidale da responsabilità indiretta, chiarendo le iniziative azionabili dal danneggiato a propria tutela.

Responsabilità del produttore e del fornitore per auto difettose

Responsabilità del produttore e del fornitore per auto difettose

Il fornitore è tenuto a fornire l’identità del produttore entro un periodo di tre mesi. Nel caso in cui il fornitore sia solo l’ultimo anello di una catena distributiva, ogni sub-fornitore dovrà indicare il soggetto che gli ha fornito il prodotto entro i tre mesi stabiliti. Fino ad individuazione del produttore.

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