Educare per costruire una società più libera

Educare per costruire una società più libera

Educare per costruire una società più libera, capace di promuovere l’affermazione della persona. A mente del principio focalizzato nella nostra Costituzione, il fenomeno del bullismo appare tanto spregevole quanto pericoloso: un ostacolo al progresso.

Il bullismo si caratterizza quale fattispecie giuridica complessa, strutturata dei seguenti elementi: a) i protagonisti sono giovani in età pre-adolescenziale/adolescenziale; b) i fatti avvengono all’interno di un determinato contesto (scolastico, ludico, sportivo…); c) il bullo adopera violenza con l’intenzione di danneggiare la vittima o divertirsi; d) sussiste uno squilibrio nel rapporto bullo-vittima per cui il secondo risulta incapace di difendersi. 

Il bullismo costituisce un illecito, dal quale bisogna difendersi e dal quale deve essere salvaguardato il prossimo. 

In materia l’impegno delle istituzioni è attuale: con legge n. 71/2017 lo Stato ha approntato la prima disciplina del cyberbullismo e con L.R. n. 45/2017 la Regione Veneto si è impegnata a promuovere in concertazione con i comuni, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale, interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno. Peraltro, è attivo presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il numero verde antibullismo (800 66 96 96) presso cui è possibile rivolgersi per segnalazioni, domandare informazioni e suggerimenti, ricevere sostegno.

D’altro canto, sono molteplici gli strumenti di tutela azionabili dal singolo. Il bullismo, sostanziando un fatto illecito, può generare responsabilità sia sotto il profilo del diritto penale sia sotto quello del diritto civile. A ben vedere, la prevaricazione è spesso attuata mediante condotte costituenti di per sé reato (per esempio: percosse, minaccia, diffamazione, stupro). In proposito è bene sapere che il minore, di età compresa tra i 14 e 18 anni, è imputabile e pertanto può essere sottoposto a procedimento penale avanti il Tribunale per i Minorenni competente. Sotto il profilo civilistico, merita di essere evidenziato che il compimento di un fatto illecito, produttivo di un danno ingiusto, obbliga il responsabile a risarcire ogni pregiudizio (biologico, morale, esistenziale) arrecato. Dunque, per i danni cagionati dal figlio minorenne debbono essere ritenuti responsabili i genitori quali titolari, appunto, della responsabilità genitoriale. Viepiù, per il danno cagionato dallo studente minorenne, nel periodo in cui lo stesso è sottoposto alla vigilanza della scuola, potranno essere ritenuti responsabili gli insegnanti e la struttura scolastica quali obbligati alla sua sorveglianza.

Avv. Niccolò Valerio 

info@valerioavvocato.it

Responsabilità del produttore e del fornitore per auto difettose

Responsabilità del produttore e del fornitore per auto difettose

Il fornitore è tenuto a fornire l’identità del produttore entro un periodo di tre mesi. Nel caso in cui il fornitore sia solo l’ultimo anello di una catena distributiva, ogni sub-fornitore dovrà indicare il soggetto che gli ha fornito il prodotto entro i tre mesi stabiliti. Fino ad individuazione del produttore.

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