Amministratori condominiali: come non sbagliare

Amministratori condominiali: come non sbagliare

Amministratori condominiali: come non sbagliare

Sempre più spesso le cronache locali denunciano condotte infedeli da parte di amministratori condominiali, rappresentando quante difficoltà, e quali disagi, ignari condomini si ritrovino ad affrontare. Ebbene, è opportuno che ciascun condominio conosca quali prerogative possa esercitare per tutelare il condominio, o per arginare le conseguenze dannose derivabili da condotte inappropriate dell’amministratore. Anzitutto l’assemblea condominiale dovrebbe prudentemente subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di idonea polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Successivamente, per tutta la durata dell’incarico di gestione conferito, ciascun condomino dovrebbe curarsi di vigilare periodicamente che l’amministratore operi, con diligenza, in adempimento degli obblighi impostigli per legge, sia di quelli disciplinati mediante delibera di nomina o regolamento condominiale. In tal senso, si rammenta che ogni singolo condomino ha il diritto di visionare ed estrarre copia sia del registro dei verbali delle assemblee sia del registro della contabilità condominiale (nel quale deve essere annotato, entro 30 giorni ogni movimento che abbia interessato le casse condominiali). Viepiù, il condomino può sempre pretendere di visionare ed estrarre copia della rendicontazione periodica relativa al conto corrente condominiale. L’amministratore, infatti, ha il dovere di gestire tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, mediante uno specifico conto corrente intestato all’ente medesimo. Inoltre è di fondamentale importanza che i condomini verifichino la regolarità del rendiconto di gestione, annualmente redatto dall’amministratore ed illustrato in assemblea appositamente convocata. Mediante il rendiconto, l’amministratore è tenuto a rappresentare ai condomini i flussi di cassa che hanno riguardato le risorse del condominio nel periodo di esercizio finanziario di riferimento, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve. Il documento è accompagnato da una nota sintetica esplicativa della gestione che, oltre a riportare ogni informazione utile all’immediata verifica della contabilità, deve contenere anche l’indicazione di tutti i rapporti e le vertenze pendenti che possano interessare la situazione finanziaria del condominio. Sulla base delle informazioni acquisibili ogni condomino potrà, consapevolmente, mantenere il polso della situazione e controllare altresì che l’amministratore si adoperi, come per legge, al recupero anche forzoso dei crediti condominiali insoddisfatti.

Avv. Niccolò Valerio

info@valerioavvocato.it

Responsabilità del produttore e del fornitore per auto difettose

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Il fornitore è tenuto a fornire l’identità del produttore entro un periodo di tre mesi. Nel caso in cui il fornitore sia solo l’ultimo anello di una catena distributiva, ogni sub-fornitore dovrà indicare il soggetto che gli ha fornito il prodotto entro i tre mesi stabiliti. Fino ad individuazione del produttore.

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